Art. 33.
(Diritti delle minoranze).

      1. Il regolamento interno del consiglio regionale assicura le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari, in particolare per quanto riguarda la programmazione dei lavori, i termini perentori di esame delle proposte consiliari, le nomine di competenza consiliare, la composizione delle commissioni permanenti e speciali e degli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo.
      2. Nelle nomine degli amministratori di enti, agenzie e aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione in enti e in organi statali, regionali e locali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza delle minoranze consiliari.
      3. Il regolamento interno stabilisce la possibilità per i gruppi consiliari di minoranza di individuare un portavoce dell'opposizione definendone le funzioni.